Commissione Tributaria Regionale Per La Campania sentenza n. 2122 del 2 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nessuna incidenza può avere, ai fini tributari, la proroga dell’ente datore di lavoro del piano di incentivo all’esodo per i dipendenti che abbiano maturato il diritto alla pensione negli anni successivi al 4 luglio 2006. Infatti questa data è stata fissata dall’art. 36 del d.l. 4 luglio 2006 convertito con l. 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato la previsione dell’applicazione di un’aliquota pari alla metà di quella ordinaria per l’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 19 del d.p.r. n. 917/1986, quale termine ultimo per godere di detta agevolazione. La proroga ad un precedente piano di incentivazione intervenuto prima del predetto limite temporale, deliberato per finalità aziendali non produce alcun effetto sul piano tributario, non trovando più applicazione la disciplina del predetto art. 19, comma 4-bis del TUIR.

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