Commissione Tributaria Regionale Per Il Lazio sentenza n. 4457 del 18 luglio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove il contribuente non dimostri di aver subito pregiudizi qualificabili in termini di danno emergente, le somme corrisposte da una Pubblica Amministrazione a seguito della reiterazione di con- tratti a tempo determinato, senza conversione in contratto a tempo indeterminato, vanno qualificate come lucro cessante; appare dunque corretta l’applicazione dell’art. 6, comma 2, del TUIR, con conseguente assimilazione delle predette somme a reddito di lavoro dipendente.

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