Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 17 del 27 luglio 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Il silenzio assenso previsto dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (secondo cui nel termine di sessanta giorni l'Ente parco deve rendere il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti od opere all'interno del parco, decorso il quale si forma il predetto silenzio) non č stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80, che, nell'innovare l'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

(massima n. 2)

La avvenuta formazione del silenzio assenso comporta che l'Amministrazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove intenda adottare un nuovo provvedimento, dovrā adottarlo in via di autotutela ai sensi dei successivi articoli 21-quinquies e 21-nonies, dopo aver effettuato le valutazioni di legittimitā omesse o non correttamente esercitate; č pertanto illegittimo un diniego di nulla osta reso dall'Ente Parco e sopravvenuto tardivamente dopo che si era giā formato il titolo abilitativo tacito.

(massima n. 3)

Il silenzio assenso previsto dall'art. 13 commi 1 e 4 L. 6 dicembre 1991 n. 394 - nella parte in cui prevede che nel termine di sessanta giorni l'Ente parco deve rendere il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti od opere all'interno del parco, decorso il quale si forma il predetto silenzio - non č stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. 14 maggio 2005 n. 80, che, nell'innovare l'art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.

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