Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 6591 del 29 dicembre 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

In linea di principio, al legislatore non è affatto precluso sul piano costituzionale la qualificazione in termini di silenzio assenso del decorso del tempo entro il quale l'amministrazione competente deve concludere il procedimento e adottare il provvedimento. Si tratta, in questi casi, di una scelta di politica legislativa nell'obiettivo di tempestività ed efficienza dell'azione amministrativa e, quindi, di buon andamento, costituzionalmente compatibile perchè siano esattamente individuati l'unità organizzativa ed il soggetto addetto responsabile dell'istruttoria e degli adempimenti finali, di modo che non vi sia differenza sotto il profilo della responsabilità tra atto espresso e silenzio derivante da scelta consapevole di non esercitare il potere di intervento.

(massima n. 2)

La L. 80/2005, che ha generalizzato l'istituto del silenzio assenso prevedendo alcune eccezioni in determinate materie, tra cui quelle inerenti il patrimonio culturale paesaggistico e l'ambiente, non ha implicitamente abrogato la norma speciale contenuta all'art. 13 L. 394/91, che già prevedeva una speciale forma di silenzio assenso sulle istanze di nulla osta da parte degli enti parco. L'eccezione in questione, infatti, va interpretata nel senso che la generalizzazione dell'istituto del silenzio assenso non può applicarsi in modo automatico alle materie indicate dall'art. 20, comma 4, ma ciò non impedisce al legislatore di introdurre in tali materie norme specifiche, aventi ad oggetto il silenzio assenso, a meno che non sussistano espressi divieti, derivanti dall'ordinamento comunitario o dal rispetto dei principi costituzionali.

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