Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3596 del 30 ottobre 1969

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rappresentante senza poteri che ponga in essere un atto unilaterale di remissione di debito incorre nella stessa responsabilitą che l'art. 1398 c.c. prevede a suo carico nell'ipotesi che abbia contrattato nei confronti dell'altro contraente, il quale, confidando nella validitą della remissione, non abbia pagato il debito alla scadenza e sia stato poi costretto a pagarlo maggiorato da interessi al tasso convenzionalmente stabilito. (Nella specie, il debitore era stato costretto a pagare, in unica soluzione, il capitale e otto annualitą di interessi al tasso dell'8,50 per cento).

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