Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1902 del 8 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Le amministrazioni pubbliche, infatti, possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivitą di interesse comune, le quali ben possono riguardare attivitą materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettivitą.

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