Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3849 del 15 luglio 2013

(3 massime)

(massima n. 1)

Alla luce del diritto europeo, gli accordi tra pubbliche amministrazioni previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo sono necessariamente quelli aventi la finalità di disciplinare attività non deducibili in contratti di diritto privato, perché non inquadrabili in alcuna delle categorie di prestazioni elencate nell'allegato ll-A alla direttiva 2004/18 di coordinamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il contenuto e la funzione elettiva degli accordi tra pubbliche amministrazioni è pertanto quella di regolare le rispettive attività funzionali, purché di nessuna di queste possa appropriarsi uno degli enti stipulanti.

(massima n. 2)

Gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge sul procedimento amministrativo, anche denominati contratti "a oggetto pubblico", differiscono dal contratto privatistico di cui all'art. 1321 c.c., del quale condividono solo l'elemento strutturale dell'accordo, senza che a esso si accompagni l'ulteriore elemento del carattere patrimoniale del rapporto regolato. Le amministrazioni pubbliche stipulanti partecipano all'accordo in posizione di equiordinazione - come nel contratto -, ma non già al fine di comporre un conflitto di interessi di carattere patrimoniale, bensì di coordinare i rispettivi ambiti dì intervento su oggetti di interesse comune.

(massima n. 3)

Qualora non sia riscontrabile l'interesse comune tra pubbliche amministrazioni non è configurabile un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Di conseguenza, qualora le prestazioni da affidare abbiano natura patrimoniale e siano riconducibili ad attività di cui all'Allegato II A della direttiva 2004/18, non è ammissibile l'affidamento diretto ad altra amministrazione ma occorre indire una gara pubblica.

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