Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 17 del 29 luglio 2013

(5 massime)

(massima n. 1)

In conformità a quanto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, deve ritenersi che, in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo va attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione sia riconosciuto direttamente dalla legge (e alla P.A. sia demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa), da quelle in cui la legge attribuisca invece alla P.A. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione; nel primo caso, infatti, la giurisdizione in materia di revoca del contributo o della sovvenzione spetta all'A.G.O., mentre nel secondo caso la giurisdizione spetta al G.A.

(massima n. 2)

Rientra nella giurisdizione amministrativa una controversia concernente la revoca disposta con riferimento alle agevolazioni concesse ai sensi della L. 19 dicembre 1992 n. 488, anche quando venga disposta dopo la concessione provvisoria del finanziamento; in tal caso, infatti, la revoca del finanziamento non è oggetto di un provvedimento vincolato dall'intervenuto accertamento dell'insussistenza di un presupposto puntualmente indicato dalla legge, ma in applicazione della previsione contenuta nel D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, art. 8, comma 1, lett. f), che la consente qualora "calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali"; e dunque nell'esercizio di un potere discrezionale, in relazione al quale la posizione del privato è di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo.

(massima n. 3)

Nelle controversie aventi ad oggetto la revoca di agevolazioni finanziarie concesse dalla p.a., il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge (e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa) da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario apprezzando discrezionalmente l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione.

(massima n. 4)

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488 e ciò, ancorché il finanziamento medesimo sia stato già riconosciuto in via provvisoria a norma del D.M. n. 527 del 1995, art. 6, comma 7. Infatti, la revoca del finanziamento non è oggetto di un provvedimento vincolato dall'intervenuto accertamento dell'insussistenza di un presupposto puntualmente indicato dalla legge, ma in applicazione della previsione contenuta nel D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, art. 8, comma 1, lett. f), che la consente qualora "calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori di cui all'art. 6, comma 4, suscettibili di subire variazioni, anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali"; e dunque nell'esercizio di un potere discrezionale, in relazione al quale la posizione del privato è di interesse legittimo.

(massima n. 5)

La questione di diritto riguardante l'attuale esistenza o meno - a seguito dell'entrata in vigore del testo unico sugli espropri - della regola secondo cui va intesa come abdicazione del diritto di proprietà la proposizione di una domanda risarcitoria (questione rimessa d'ufficio all'esame dell'Adunanza Plenaria da parte del Consiglio di giustizia della regione siciliana) non va decisa qualora in sede d'appello l'oggetto del contendere risulti solo il quantum del risarcimento dovuto all'originario ricorrente, sicché vanno restituiti gli atti al giudice rimettente, affinché verifichi se solo per la prima volta in appello l'amministrazione abbia contestato che vi sia stata una irreversibile trasformazione delle aree da essa occupate.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.