Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 6344 del 10 dicembre 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

L'attività dell'amministrazione di cui all'art. 11 è di tipo discrezionale, ma ciò non preclude il successivo esercizio di poteri autoritativi per ragioni di pubblico interesse, essendo in ogni caso previsto al comma 4 che la p.a. può recedere unilateralmente, salvo eventuale indennizzo nei confronti del privato.

(massima n. 2)

Anche nei procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti vincolati sussistono fasi in cui l'amministrazione deve esercitare poteri chiaramente discrezionali, quanto meno sotto il profilo tecnico, attinenti al "quantum", al "quomodo" ed al "quando" degli adempimenti da eseguire, e quindi risulta pienamente configurabile la stipulazione di un opportuno accordo procedimentale, trattandosi di un vero e proprio strumento di semplificazione, idoneo a far conseguire a tutte le parti un'utilità ulteriore rispetto a quella che sarebbe consentita dal provvedimento finale.

(massima n. 3)

È sufficiente che le parti abbiano sottoscritto il verbale di una riunione nel corso della quale siano state concordate le modalità di successivo esercizio da parte della p.a. di una sua competenza.

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