Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 618 del 27 gennaio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Numerose sono le fattispecie che esulano dall'applicazione del preavviso di rigetto, il quale, considerato quale istituto di carattere generale che si inscrive nel sistema delle garanzie di partecipazione procedimentale, non riguarda i casi in cui le predette esigenze sono comunque assicurate dalla specifica ed analitica disciplina dei relativi procedimenti.

(massima n. 2)

Nel processo amministrativo, trova applicazione il principio di cui all'art. 2697 c.c., in forza del quale è onere di chi agisce in giudizio indicare e provare i fatti a sostegno delle proprie pretese, non ostando a ciò il principio dispositivo con metodo acquisitivo. Pertanto, non può mai ammettersi un'assoluta e generale inversione dell'onere della prova, non essendo consentito al a.g.a. di sostituirsi alla parte onerata qualora la stessa non si trovi nell'impossibilità di provare il fatto posto a base della sua azione.

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