Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2504 del 26 maggio 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contraddittorio da instaurare a seguito del rispetto delle formalità ex art. 10 bis L. n. 241/ 1990 consente di valutare già in sede amministrativa le argomentazioni dell'interessato sul se vi siano effettivamente ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e agevola la deflazione dei ricorsi giurisdizionali, poiché può avvenire o che l'Amministrazione condivida le osservazioni o che l'interessato si convinca della adeguatezza della valutazione dell'Amministrazione e che non proponga dunque ricorso.

(massima n. 2)

L'art. 10 bis L. n. 241/1990 non si applica quando sia proposta una istanza di riesame, volta alla rinnovazione dell'esercizio del potere, e non si prospetti alcuna sopravvenienza. In tal caso, infatti, si chiede all'Amministrazione di effettuare una ulteriore valutazione della situazione di fatto e di diritto già in precedenza valutata e non vi sono profili che potrebbero comportare una motivazione a sorpresa.

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