Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 2543 del 19 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie che hanno ad oggetto il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto adottato per grave inadempimento (grave irregolaritą e grave ritardo) ex art. 163, D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, perché attinenti alla fase esecutiva e per la ragione che l'atto risolutivo va qualificato come una forma di autotutela contrattuale riconosciuta alla pubblica amministrazione che incide sul diritto soggettivo del contraente privato.

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