(massima n. 1)
Č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale - per violazione dellart. 3 Cost., sotto il profilo della disparitā di trattamento tra locazione rinnovata tacitamente ed esplicitamente - dellart. 14, comma 5, della l. n. 431 del 1998 nella sua interpretazione conforme al diritto vivente, secondo cui, qualora le parti di una locazione abitativa giā regolata dalla l. n. 392 del 1978, dopo lentrata in vigore della l. n. 431 del 1998 abbiano lasciato tacitamente rinnovare per mancata disdetta il contratto, esso rimane regolato, quanto alla durata, dalle disposizioni di detta legge e quanto al canone da quelle della l. n. 378 del 1992, ivi compreso lart. 79 della stessa legge. Tale effetto infatti non dipende da una scelta irragionevole del legislatore ma dallinerzia del locatore il quale, pur potendo dare disdetta, lascia che il contratto si rinnovi.