(massima n. 1)
La mancata registrazione della scrittura privata aggiuntiva con cui le parti abbiano previsto un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, non implica - ex se - la nullità del contratto simulato ex art. 13 L. n. 431/98. Diversamente opinando, infatti, ove l’interpretazione della norma dovesse comportare, attraverso un’affermazione assoluta di nullità, la caducazione della volontà delle parti e l’inefficacia della clausola contrattuale, si otterrebbe la subordinazione del rapporto civilistico all’inadempimento di una finalità - la registrazione - rivolta esclusivamente a fini fiscali.