Tribunale civile Pordenone sentenza n. 58 del 19 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata registrazione della scrittura privata aggiuntiva con cui le parti abbiano previsto un canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato, non implica - ex se - la nullitą del contratto simulato ex art. 13 L. n. 431/98. Diversamente opinando, infatti, ove l’interpretazione della norma dovesse comportare, attraverso un’affermazione assoluta di nullitą, la caducazione della volontą delle parti e l’inefficacia della clausola contrattuale, si otterrebbe la subordinazione del rapporto civilistico all’inadempimento di una finalitą - la registrazione - rivolta esclusivamente a fini fiscali.

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