(massima n. 1)
L'atto con il quale uno degli amministratori di una societā assuma se stesso, quale dipendente subordinato della societā medesima, non č viziato da nullitā assoluta, ma č solo annullabile, su istanza della societā, a norma dell'art. 1395 c.c. Detto atto, pertanto, puō essere idoneo alla costituzione di quel rapporto di lavoro, ove risulti la volontā della societā, tramite il proprio consiglio di amministrazione, di mantenere ferma e convalidare l'assunzione stessa.