Cassazione civile Sez. I sentenza n. 63 del 15 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'annullabilitā del contratto che il rappresentante concluda con sé stesso (art. 1395 c.c.) trova applicazione quando questi agisca sia in proprio che come rappresentante di un'altra parte, e quindi non soltanto quando il rappresentante si serve di un terzo fittiziamente per stipulare a proprio favore, ma anche quando il terzo č utilizzato al fine di stipulare il contratto a favore di un soggetto, di cui l'altra parte sia il medesimo unico rappresentante, come nel caso dell'amministratore unico di due societā contraenti.

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