Tribunale civile Genova sentenza n. 2947 del 15 ottobre 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

A differenza di quanto disposto dall’art. 29, commi 3 e 4, della L. n. 392/78 (non richiamati dalla L. n. 431/98, che si limita - art. 3, comma 4 - al richiamo dell’art. 30, relativo alla procedura di diniego di rinnovo) la norma di cui all’art. 3, comma 1, della nuova legge nulla prevede circa la forma della comunicazione del diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, che, pertanto, deve ritenersi effettuabile anche direttamente con la notifica dell’atto giudiziale introduttivo della causa per la declaratoria di legittimità del diniego di nuovo contratto.

(massima n. 2)

Ai fini del legittimo esercizio del diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, non è richiesta la necessità del locatore di riottenere la disponibilità dell’appartamento oggetto del rapporto locatizio per destinarla a propria abitazione, perché dal tenore letterale della norma di cui all’art. 3, comma 1, L. 431/98 si evince che il presupposto della risoluzione del contratto è solo l’intenzione del locatore di destinare l’immobile agli usi indicati sub a) e h) del comma 1 dell’art. 3 della legge o di attuare le ipotesi previste dalle lettere d), e) e g).

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