Tribunale civile Lanciano sentenza n. 6 del 7 marzo 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il diritto di prelazione previsto in favore del conduttore dall’art. 3, lett. g) della L. n. 431/98 è circoscritto all’ipotesi di diniego di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, scaturente dall’intenzione del locatore di voler vendere l’immobile a terzi. Conseguentemente, ove il locatore venda nel corso del rapporto locativo l’immobile ad uso abitativo senza alcuna comunicazione di diniego di rinnovo e, perciò, senza modificare la durata del rapporto stesso, la prelazione non potrà dirsi operante e il rapporto locatizio proseguirà nei confronti dell’acquirente secondo le norme degli artt. 1599 e 1602 c.c.

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