Tribunale civile Treviso sentenza n. 102 del 19 dicembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di contratto di locazione stipulato sotto la vigenza della legge sull’equo canone e rinnovatosi tacitamente dopo l’entrata in vigore della nuova legge per mancata disdetta nei termini, il richiamo contenuto nel sesto comma dell’art. 2 al precedente primo comma deve intendersi riferito all’intera disposizione, non operandosi - quanto alla durata del contratto - alcuna distinzione tra l’ipotesi della stipulazione e quella del rinnovo. Conseguentemente, alla successiva scadenza il contratto deve intendersi rinnovato automaticamente per 4 anni, prorogabili per un’eguale durata, salvo il diritto del locatore di esercitare il recesso per uno dei motivi di cui all’art. 3 L. n. 431/1998.

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