Tribunale civile Vicenza sentenza n. 1821 del 2 dicembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinnovazione tacita di un contratto di locazione presuppone che le parti abbiano entrambe la piena possibilità di recedere alla scadenza, situazione che non si verifica allo spirare del primo quadriennio di un contratto riconducibile ai c.d. “patti in deroga”, caratterizzati dalla rinuncia del locatore al recesso se non in presenza di motivi specificamente previsti dalla legge. Conseguentemente, per individuare il momento in cui il contratto si rinnova tacitamente per rientrare nella disciplina della legge n. 431/98, occorre fare riferimento alla scadenza del secondo quadriennio, quando cioè entrambe le parti possono esercitare pienamente il potere di recesso dal contratto. Per questa scadenza, sussiste il diritto del locatore di recedere anche senza uno dei motivi di cui all’art. 29 della legge n. 392/78, applicandosi interamente la disciplina dettata dall’art. 11 della legge n. 359/92.

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