Tribunale civile Bari Sez. II sentenza n. 773 del 7 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche i contratti stipulati per soddisfare esigenze transitorie del conduttore (di cui all’art. 26, L. n. 392/1978) che si rinnovino tacitamente dopo l’entrata in vigore della L. n. 431/1998 sono attratti, quanto alla durata e al canone, dalla disciplina di cui all’art. 2 della nuova legge.

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