Tribunale civile Udine sentenza n. 673 del 14 settembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di locazione abitativa stipulata anteriormente al 30 dicembre 1998 per un canone ultra-legale, qualora le parti optino per la rinnovazione tacita del contratto la loro volontą non deve ritenersi diretta a recepire quel contratto con le eventuali successive modifiche da esso apportate (per effetto del giudizio instaurato per la ripetizione di indebito), bensģ volta a recepire tutte le singole clausole ad esso apposte, ivi compresa la natura del canone, un tempo da considerarsi extra legale ma ora perfettamente valida ai sensi della nuova normativa.

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