Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11808 del 9 giugno 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di locazione ad uso abitativo, l’art. 2, comma 1, della 1. n. 431 del 1998, nel disporre che la disdetta al termine del secondo periodo di durata contrattuale sia effettuata in forma scritta ed inviata a mezzo raccomandata, non ne sanziona l’inosservanza con la nullità, sicché sono ammissibili forme equipollenti purché idonee ad evidenziare all’altra parte la volontà negoziale, derivandone altresì che, ove all’invio della lettera di disdetta provveda un rappresentante della parte, non è necessario il conferimento al medesimo di un mandato in forma scritta.

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