Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2256 del 12 aprile 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo č equiparata, in ragione di un evidente principio di continenza, alla incompleta comunicazione dello stesso. Ne deriva che la mancata o incompleta comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento sanzionatorio, in applicazione dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990, qualora le censure inerenti i presupposti per l'attivazione del potere sanzionatorio ed loro concreto apprezzamento nel caso concreto siano, immuni dai vizi prospettati dal Privato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.