Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 5652 del 12 novembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di gare ed appalti pubblici, la comunicazione di avvio del procedimento deve precedere il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva. Tale esigenza trova fondamento nella collocazione procedimentale dell'atto de qua che, nell'economia dell'azione contrattuale, chiude il procedimento. Ogni eventuale messa in discussione dell'atto conclusivo si pone all'esterno del procedimento (comunque) definito e determina l'avvio di un nuovo procedimento amministrativo, donde l'esigenza di avvisare soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale č destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenirvi.

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