Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 887 del 16 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 7 subordina la comunicazione ad una facile individuazione dei soggetti, per cui, laddove gli interessi coinvolti dal procedimento siano molteplici e complessi, non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, risultando difficilmente individuabili i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.