Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2318 del 11 maggio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

La domanda del privato volta ad ottenere atti diretti a produrre effetti sfavorevoli nei confronti dei terzi, con immediati vantaggi a favore dell'istante, ha valore non già di mero esposto, bensì di istanza suscettibile di far sorgere a carico della p.a. l'obbligo di provvedere, nella misura in cui il richiedente sia portatore di uno specifico e rilevante interesse che valga a differenziare la sua posizione da quella di coloro facenti parte della collettività.

(massima n. 2)

Il dovere di provvedere può scaturire da norme che espressamente lo prevedono, ma può anche sorgere in concomitanza con l'esercizio di poteri assolutamente discrezionali, laddove la mancata emanazione del provvedimento si concretizza in una violazione delle regole di fondo dell'attività amministrativa.

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