Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 4577 del 26 luglio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

La violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue l'illegittimitą dell'atto tardivo - salvo che il termine sia qualificato perentorio dalla legge. L'art. 2-bis della legge sul procedimento, infatti, correla all'inosservanza del termine finale conseguenze sul piano della responsabilitą dell'Amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimitą dell'atto tardivamente adottato.

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