Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2071 del 4 maggio 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio per cui fra i presupposti dell'azione di rescissione non intercede rapporto di subordinazione o di priorità, sicché la mancanza anche di uno solo di essi rende superflua ogni indagine circa la sussistenza degli altri ed importa il rigetto della domanda, non esonera il giudice del merito dall'indagare sulla sproporzione fra le prestazioni corrispettive ogni volta che non ritenga sufficientemente provato l'estremo dello stato di bisogno della parte che impugna il contratto. Ciò, perché, soprattutto nei casi in cui la prova dello stato di bisogno dipende da circostanze apprezzabili con margine di discrezionalità, l'entità della sproporzione può costituire essa stessa una delle circostanze almeno indirettamente indicative dello stato di bisogno, per la considerazione che la sproporzione tra le prestazioni corrispettive è direttamente proporzionale alla intensità del bisogno. Nel giudizio relativo alla rescissione per lesione di una vendita immobiliare, per l'accertamento dello stato di bisogno del venditore all'epoca dell'impugnato contratto di alienazione, il giudice del merito deve procedere ad una valutazione globale delle prove offerte e delle circostanze che confluiscono a chiarire lo stato di bisogno da accertare e non può compiere un esame analitico e separato di ogni singolo fatto, prendendolo in considerazione isolatamente e così per ognuno negando la sua idoneità a dimostrare l'invocato stato di bisogno. Lo stato di bisogno, rilevante agli effetti della rescissione del contratto per lesione, deve intendersi non come assoluta indigenza o incapacità patrimoniale, ma come situazione di difficoltà economica che incida sulla libera determinazione del contraente, in guisa da indurlo a concludere il contratto a condizioni economiche per lui pregiudizievoli.

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