Cassazione civile Sez. II sentenza n. 737 del 18 febbraio 1977

(3 massime)

(massima n. 1)

È lecito il modus, apposto alla donazione di una somma di danaro, in base al quale il donatario è tenuto a servirsi della somma stessa per pagare il riscatto di suo padre, sequestrato da malviventi, poiché l'immoralità non concerne colui che deve versare il danaro per ottenere detto risultato, ma soltanto chi ne sarà l'accipiens.

(massima n. 2)

La donazione deve qualificarsi remuneratoria anche se posta in essere per compensare un servizio gratuito ricevuto non dal donatario, ma dal padre di lui, quando a beneficio di quest'ultimo essa debba essere totalmente destinata in esecuzione di un modus apposto alla stessa.

(massima n. 3)

Per aversi donazione, non basta l'arricchimento di una persona, operato da un'altra mediante la disposizione di un diritto o la assunzione di un'obbligazione - cioè, non è sufficiente una attribuzione patrimoniale gratuita - ma è necessario che questa sia fatta per spirito di liberalità. Tale animus, partecipando della causa del contratto come qualificazione in senso oggettivo della gratuità, consiste nella coscienza, da parte del donante, di compiere, in favore del donatario, un'attribuzione patrimoniale nullo jure cogente, nel senso che il suo comportamento non è determinato da un vincolo giuridico o da un vincolo extragiuridico rilevante per la legge.

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