Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16937 del 25 luglio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto preliminare deve essere inteso come struttura negoziale autonoma destinata (quantomeno in ipotesi di c.d. «preliminare impuro» ovvero «a prestazioni anticipate») a realizzare un assetto di interessi prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con il contratto definitivo, sicché il suo oggetto è rinvenibile non solo e non tanto nel facere consistente nel manifestare successivamente una volontà rigidamente predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma anche e soprattutto in un (sia pur futuro) «dare» insito nella trasmissione dei diritto (dominicale o di altro genere), che costituisce, alfine, il risultato pratico avuto di mira dai contraenti. Ne consegue che, stipulato un contratto preliminare (avente ad oggetto, nel caso specifico, la cessione esclusiva dei futuri diritti di sfruttamento industriale di un'invenzione) con un soggetto incapace (legalmente presunto tale per effetto di sentenza di inabilitazione), l'unica azione a disposizione della parte promissaria acquirente, già esecutrice in modo parziale della propria prestazione, si individua in quella contrattuale prevista dall'art. 1443 c.c., senza che possa farsi luogo, in via cumulativa, all'esperimento di altra azione, di tipo extracontrattuale, riconducibile alla supposta malafede del predetto soggetto durante le trattative, e ciò alla stregua delle sopravvenute condizioni complessivamente cristallizzate mediante la stipula del preliminare che comportano la perdita di ogni autonomia e di ogni giuridica rilevanza di dette trattative, convergendo, sotto il profilo risarcitorio, nella nuova struttura contrattuale che, pertanto, viene a costituire la sola fonte di responsabilità, per l'appunto, risarcitoria. (Nella specie, la S.C., enunciando tale principio, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, con la quale, invece, era stata riconosciuta la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale a carico del ricorrente per violazione del principio di buona fede nella fase precontrattuale, malgrado l'intervenuta stipula del contratto preliminare e la conseguente esclusiva rilevanza del nuovo vincolo giuridico venutosi a formare al quale si sarebbe dovuta ricollegare, in caso di annullamento dello stesso contratto, la sola responsabilità individuata nel citato art. 1443 c.c.).

(massima n. 2)

Il principio della cumulabilità, nel nostro ordinamento, dei due tipi di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) da illecito civile è legittimamente invocabile quando uno stesso fatto autonomamente generatore di danno integri gli estremi tanto dell'inadempimento contrattuale, quanto del torto aquiliano (come nel caso, ad esempio, delle lesioni subite dal lavoratore per inosservanza di norme antinfortunistiche), ma non anche nell'ipotesi in cui un'attività prenegoziale astrattamente generatrice di danno (sostanziantesi nelle cosiddette «trattative») confluisca fisiologicamente nel negozio cui essa risultava funzionalmente e teleologicamente collegata, risultando, in tal caso, soltanto il negozio stesso l'eventuale fonte di responsabilità (contrattuale).

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