Cassazione penale Sez. III sentenza n. 45931 del 15 novembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona presuppone, per la sua configurabilità, un accertamento rigoroso dell'elemento della costrizione che, pur potendosi estrinsecare con mezzi diversi da quelli fisici, deve però essere tale da incidere sulle determinazioni della vittima relative alla sua libertà di locomozione. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva incentrato la dimostrazione della responsabilità per il delitto di sequestro di una donna - vittima altresì di atti persecutori e violenza sessuale - sulla debolezza psicologica della stessa e su atteggiamenti violenti dell'imputato orientati alla privazione della libertà sessuale, senza dar conto della coartazione della libertà di locomozione della donna che aveva raggiunto volontariamente l'imputato in una stanza d'albergo, mai chiusa a chiave, e non era stata privata del telefono).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.