Cassazione penale Sez. II sentenza n. 41167 del 7 ottobre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontą dell'imputato, bensģ per la ferma resistenza opposta dalla vittima.

(massima n. 2)

In caso di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto senza riuscire a conseguirlo costituiscono autonomi tentativi di estorsione, unificabili con il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalitą di realizzazione e soprattutto all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualitą; si ha, invece, un unico tentativo di estorsione, pur in presenza di molteplici atti di minaccia, allorché gli stessi costituiscano singoli momenti di un'unica azione.

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