Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32797 del 29 luglio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di danneggiamento è integrato anche da un danno meramente temporaneo al sistema superficiale delle acque, prodotto dall'azione dell'uomo senza ricorrere a sostanze inquinanti, essendo sufficiente l'esistenza di alterazioni che richiedano un intervento ripristinatorio. (Fattispecie in cui la modifica apportata al sistema fluviale è stata dedotta dal deposito di materiali sul fondo, dalle trasformazioni delle sponde, dall'intorbidamento delle acque e dalla moria di pesci).

(massima n. 2)

L'elemento psicologico del reato di danneggiamento al sistema superficiale delle acque può essere complessivamente desunto dalla consapevolezza degli effetti prodotti dalle sostanze inquinanti in precedenza sversate, dalla reiterazione degli sversamenti stessi e dall'omessa adozione dei necessari interventi riparatori.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.