Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36823 del 12 ottobre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona non presuppone necessariamente l'interclusione della vittima, ma può consistere in limitazioni della libertà personale che derivino da costrizione psichica o dalla creazione di condizioni di sostanziale impossibilità alla locomozione, quali, ad esempio, l'esposizione ad un pericolo per l'incolumità personale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto integrato il reato nel caso di avvenuto abbandono, in luogo di pubblico transito, di una donna privata degli abiti e del telefono cellulare, in tal modo limitata nella libertà di movimento ed esposta ad un apprezzabile pericolo per la propria incolumità).

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