Cassazione penale Sez. II sentenza n. 44049 del 15 dicembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di estorsione si consuma esclusivamente nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omettere quanto richiesto dall'estortore, non essendo sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire alla richiesta estorsiva.

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