Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30130 del 20 luglio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra la condotta di invasione di terreni, che si connota per il requisito dell'arbitrarietà e non per il profilo di violenza che può anche mancare, l'utilizzazione dei manufatti abusivi su quei terreni realizzati, pur se alla realizzazione il soggetto che ne ha l'uso non abbia preso parte. (Nella fattispecie, relativa all'uso di beni abusivamente costruiti su terreni demaniali, la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato - prescindendo dalla responsabilità in ordine all'abuso edilizio - integrasse comunque il reato).

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