Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2768 del 21 gennaio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di danneggiamento si differenzia da quello di deturpamento e imbrattamento di cose altrui non gią in ragione del carattere irreversibile dagli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione, che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose, rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento.

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