Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9227 del 29 agosto 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di dolo, quale vizio della volontą, gli artifici ed i raggiri posti in essere da un contraente — idonei in concreto a trarre in inganno la controparte e tali che questa senza di essi non avrebbe stipulato il contratto — non cessano di essere causa di invalidazione del negozio solo perché il deceptus avrebbe potuto espletare una certa attivitą di verifica e di controllo per sventare l'errore.

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