Cassazione penale Sez. II sentenza n. 19711 del 16 maggio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

È integrato il delitto di estorsione qualora il venditore di immobili, in regime di edilizia convenzionata, richieda somme ulteriori, non previste dalla convenzione, minacciando di non eseguire il contratto già concluso o di non portare a conclusione le trattative in corso. (Affermando il principio, la Corte ha accolto il ricorso del P.M. contro il provvedimento del Tribunale della libertà che aveva ritenuto non configurabile il delitto di estorsione atteso che, trattandosi di edilizia convenzionata e non popolare, non sussisteva per il costruttore un obbligo a contrarre )

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