Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9835 del 8 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio di un mestiere rumoroso, quale la gestione di un villaggio turistico all'interno del quale si svolge attivitą di animazione, integra la contravvenzione prevista dal primo comma dell'art. 659 c.p., quando le emissioni sonore, oltre che eccedere i limiti previsti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997, superano il limite della normale tollerabilitą, a nulla rilevando che la societą di animazione fosse gestita da soggetto diverso da colui che gestiva il villaggio turistico, essendo quest'ultimo obbligato a porre in essere tutte le cautele necessarie ad evitare che le emissioni sonore provochino il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

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