Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35484 del 24 settembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di delitto di estorsione, la minaccia di interrompere un legame affettivo o l'affiliazione della vittima ad un gruppo amicale può assumere rilievo come strumento di coazione per l'ottenimento di un ingiusto profitto, in ragione della particolare condizione di debolezza della vittima, che la induca a collegare all'evento minacciato conseguenze deteriori del tutto esorbitanti dal dolore normalmente collegato all'abbandono o al tradimento, e della consapevole strumentalizzazione di tale condizione di debolezza da parte dell'agente. (Fattispecie in cui ad una ragazza tredicenne erano state rivolte richieste di denaro con la minaccia, tra l'altro, ove le stesse non fossero state accolte, di estrometterla dal gruppo di ragazzi più grandi in cui era stata ammessa).

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