Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5639 del 14 febbraio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, in quanto a seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, c.p., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole.

(massima n. 2)

Ricorre il reato di estorsione, e non già quelli di violenza privata, nella condotta consistita nel costringere, mediante violenza o minaccia, un imprenditore ad effettuare una assunzione non necessaria, essendo ingiusto, in quanto connesso ad azione intimidatoria, il profitto per la persona indebitamente assunta e sussistendo altresì il danno per la vittima, costretta a versare la relativa retribuzione. (Nella specie, è stato ravvisato il reato di tentata estorsione negli atti intimidatori rivolti ad un imprenditore perché assumesse alle proprie dipendenze una persona condannata, che necessitava dell'assunzione per sostenere una richiesta di misura alternativa alla detenzione)

(massima n. 3)

In tema di estorsione, per la configurabilità dell'aggravante delle «più persone riunite» non è necessaria la simultanea presenza fisica di più soggetti attivi nel luogo e nel momento di commissione del reato, essendo sufficiente che il soggetto passivo abbia acquisito la sensazione che la minaccia provenga non solo dal singolo che la proferisce, ma che costui manifesti le comuni, perverse, intenzioni di più persone, di cui si faccia portavoce.

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