Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4822 del 7 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di cui all'art. 633 c.p. l'esecuzione sul fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, di opere a carattere permanente (quali lavori di sbancamento di migliaia di metri cubi di terreno e posa in opera di manufatti in cemento armato ancorati con tubi di calcestruzzo) da parte del titolare di una concessione mineraria per la ricerca e l'utilizzazione di acque minerali, seppure il fondo ricada nel perimetro indicato dal provvedimento amministrativo, perché la concessione di coltivazione mineraria non esime dall'obbligo di attivazione delle normali procedure per ottenere i prescritti decreti di espropriazione.

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