Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29884 del 11 settembre 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione, introdotta dalla legge n. 46 del 2006, allorché l'imputato abbia proposto ricorso per mancanza o manifesta illogicitą della motivazione, stante il conseguente diritto di dedurre motivi nuovi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della citata legge onde denunciare vizi di motivazione risultanti da atti processuali specificamente indicati, si determina l'obbligo per la Corte di cassazione di sospendere il processo dal 9 marzo 2006 all'8 aprile 2006, anche in mancanza di una espressa disposizione in tal senso, con conseguente sospensione del corso della prescrizione.

(massima n. 2)

La metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva la ovvia facoltą del giudice di valutare l'attendibilitą tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite dal legislatore. In altri termini, il legislatore indica come metodica normale, in quanto pił rappresentativa, quella del campionamento medio nell'arco di tre ore; ma non esclude che l'organo di controllo possa discrezionalmente procedere a un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento (di routine, di emergenza), purché ne dia espressa giustificazione nel verbale di prelievo.

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