Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1408 del 16 gennaio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 650 c.p. richiamato dall'art. 17 ter R.D. n. 773 del 1931 e succ. modif. — Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza —, la violazione dell'ordinanza sindacale di sospensione di un'attivitā commerciale, perché detta attivitā č estranea alla previsione del menzionato art. 17 ter che, nel prevedere la cessazione ovvero la sospensione dell'attivitā condotta in difetto di autorizzazione, ha riguardo soltanto alle attivitā di possibile turbamento per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumitā dei cittadini, per le quali le norme dell'indicato Testo unico prescrivono la necessitā della preventiva autorizzazione di polizia.

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