Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9556 del 2 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra gli estremi del reato di danneggiamento l'utilizzazione di una attrezzatura, nella specie «draga vibrante» in maniera difforme da quella prevista nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento nell'utilizzazione per la pesca di una «draga vibrante» al di fuori delle zone consentite, diverse da quelle di basso fondale ove invece è stata impiegata).

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