Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37880 del 24 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di sequestro di persona concorre con quelli di violenza sessuale o di rapina nel caso in cui la privazione della libertā personale non si esaurisce nel tempo occorrente a commettere i delitti stessi: per la precisione, relativamente al delitto contro la libertā sessuale, quando detta privazione si č protratta prima o dopo la costrizione necessaria a compiere gli atti sessuali e relativamente al delitto di rapina, quando la privazione stessa si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento della res ma per un tempo apprezzabile e senza necessitā ai fini della consumazione della rapina.

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