Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9008 del 25 febbraio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio dell'inutilizzabilitā delle prove ex art. 191, comma 1, c.p.p., sia pure invocabile anche per la fase degli atti di indagine del pubblico ministero, trova applicazione unicamente nelle ipotesi in cui le prove siano state acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge. Ne consegue che detta inutilizzabilitā possa discendere, in difetto di espressa e specifica previsione, soltanto dalla illegittimitā in sč della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non si estenda a quelle prove che siano state solo irritualmente acquisite.

(massima n. 2)

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice č rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza e/o manifesta illogicitā della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606, lett. e, c.p.p.), sotto il profilo della congruitā e completezza della valenza sintomatica attribuita alle premesse costituite dagli indizi ed alla coerenza intrinseca delle conseguenze che se ne traggono in ordine alla prognosi di probabilitā della colpevolezza dell'indagato.

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