Cassazione penale Sez. II sentenza n. 36302 del 22 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato consiste in una modificazione funzionale o strutturale della cosa, di talché, quando il danno prodotto č talmente esiguo da risultare irrilevante, va esclusa la sussistenza del reato.

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